Rottamazione ruoli – Parte 2
Rottamazione ruoli 2
Esame dei ruoli da sottoporre all’iter di rottamazione
NEL PROCEDERE CON LA GESTIONE DELLA PRATICA –viste le notifiche (effettuate anche in forma cumulativa) da Equitalia è bene ricordare che :
i giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, hanno definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Ne discende l’obbligo posto a carico del concessionario della riscossione di conservare copia delle cartelle esattoriali trasmesse ai contribuenti per il solo periodo di cinque anni, tenuto conto dell’applicazione, per i crediti tributari, del termine prescrizionale indicato dall’art. 2948 n. 4 c.c. anziché di quello decennale.
Per addivenire alla conclusione della pratica è quindi necessario:
-verificare attentamente la prescrizione dei ruoli tramite controllo delle notifiche riportate per ogni titolo soggetto a riscossione;
-verificare se il titolo della richiesta di pagamento sia derivante da sentenza esecutiva, da accertamento o da riscossione spontanea;
-verificare l’esatta data dell’ultima notifica di cartella di pagamento.
Lo studio si rende disponibile a prestare assistenza nella scelta dei carichi di ruolo da sottoporre a sanatoria in modo da tener conto delle ultime indicazioni della giurisprudenza.
Siamo a vostra disposizione, una prima consulenza e un preventivo sono gratuiti!