Contenzioso Tributario
Per offrire una efficace consulenza tributaria ai nostri clienti, siano essi società, imprese, enti non commerciali, professionisti e semplici persone fisiche, risulta fondamentale seguire i più recenti sviluppi in materia fiscale, sia nazionale che internazionale.
La Fantetti & Partners, specializzata nella consulenza fiscale a Milano, assiste i propri Clienti, con la massima professionalità, durante le verifiche fiscali, nel corso dell’eventuale fase pre-contenziosa (autotutela e accertamenti con adesione), nonché in ogni stato e grado del processo presso gli Uffici e le Commissioni tributarie e, in collaborazione con i primari studi legali, presso le Corti civili e penali di ogni ordine e grado.
Contenzioso Tributario: ambito di applicazione
Nell’ordinamento italiano la delicata materia del contenzioso tributario è disciplinata dal Decreto Legislativo 546/92.
Secondo la lettera della norma di cui all’art. 1 comma II° del citato decreto legislativo “[…] i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.
Il comma I° della citata disposizione legislativa premette che “La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali […]”.
Dal combinato disposto testuale delle norme appena richiamate si evince come il Legislatore tributario abbia inteso attribuire alla giurisdizione delle commissioni tributarie, provinciali e regionali, tutte le controversie “[…] aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati […]”, dando così esecuzione alla delega contenuta nell’art. 30 della Legge n. 413/1991 (Revisione della disciplina e organizzazione del contenzioso tributario).
Tra le nuove disposizioni introdotte dal richiamato D.Lgs. 546/1992, ed in parte già previste dal precedente decreto legislativo 545/92, va sottolineata la devoluzione alle commissioni tributarie della giurisdizione per le controversie in materia di tributi locali, precedentemente riservate, previo esperimento dei ricorsi amministrativi, alla cognizione del giudice ordinario.
Il percorso di unificazione della giurisdizione tributaria nel nostro ordinamento, intrapreso nel ’92, è stato successivamente portato a termine grazie alle modifiche introdotte dalla Legge n. 448/2001 in materia di sovraimposte, addizionali e misure cautelari (ipoteca e sequestro) richieste dall’Amministrazione finanziaria a tutela del credito erariale.
Pertanto, in virtù del descritto quadro normativo,l’ambito applicativo della giurisdizione in materia tributaria concerne, oggi, tutti gli atti amministrativi emessi dall’Amministrazione finanziaria, già vincolanti per il contribuente, senza il necessario intervento dell’autorità giudiziaria, ove non tempestivamente impugnati.
Non sono, invece, devoluti, alla giurisdizione tributaria i giudizi che concernono la fase dell’esecuzione forzata, che restano di competenza della giurisdizione ordinaria, nonché le impugnazioni dei regolamenti e degli atti amministrativi di portata generale, rientranti nella giurisdizione amministrativa.
L’art. 19 del D.Lgs. 546/92 contiene una elencazione tassativa degli atti alla cui impugnazione consegue la necessaria instaurazione del contenzioso tributario:
- Avviso di accertamento del tributo.
- Avviso di liquidazione del tributo.
- Provvedimento che irroga le sanzioni.
- Ruolo e cartella di pagamento.
- Avviso di mora.
- Iscrizione di ipoteca sugli immobili.
- Fermo di beni mobili registrati.
- Atti relativi alle operazioni catastali.
- Rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi.
- Rifiuto espresso o tacito della restituzione di sanzioni pecuniarie.
- Diniego o revoca di agevolazioni.
- Rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.
- Ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
Lo Svolgimento del contenzioso tributario: il ricorso del contribuente
In virtù del combinato disposto testuale delle citate disposizioni normative, nonché della novella legislativa in materia di contenzioso tributario del 2011 (Legge n. 106/2011 e Legge n. 111/2011), l’avviso di accertamento e la cartella esattoriale rappresentano, oggi,altrettanti titoli esecutivi, suscettibili come tali riscossione coattiva da parte dell’Amministrazione finanziaria, e come tali idonei a formare oggetto di impugnazione da parte del contribuente, come pure di richiesta di sospensiva.
In altri termini, in considerazione del novellato quadro normativo, la cartella esattoriale non rappresenta più un atto necessario, ovvero una condizione di procedibilità, per la riscossione del credito, ben potendo l’Amministrazione limitarsi alla mera notifica dell’avviso di accertamento.
Restano diversi, invece, i termini, entrambi perentori, previsti per la proposizione del ricorso, previo versamento in via cautelare del 30% dell’importo oggetto di contestazione, da parte del contribuente avverso la cartella esattoriale, 60 giorni, ed averso l’avviso di accertamento, 90 giorni (per approfondimenti: Verifica cartelle Equitalia).
In difetto, scaduti i termini, l’atto impositivo, adeguatamente motivato, è trasmesso al concessionario per la riscossione forzosa.
La disciplina processuale in materia tributaria prevede che l’atto dell’Amministrazione finanziaria debba necessariamente contenere, già in fase pre-contenziosa, l’esatta indicazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, mentre il ricorso del contribuente, che diviene attore formale, dovrà indicare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa tributaria, così come avviene nel processo civile ordinario per la comparsa di costituzione e risposta del convenuto.
A seguito della costituzione del ricorrente, attraverso il deposito del ricorso, il presidente della commissione provvede ad assegnare senza ritardo il relativo fascicolo ad una sezione; quindi, il presidente di sezione procede all’esame preliminare del ricorso e, ove questo risulti manifestamente inammissibile (per essere, ad esempio, tardivo), dichiara con decreto, contro il quale è proponibile reclamo al collegio, l’estinzione del procedimento.
Diversamente, il presidente provvede alla nomina del relatore ed alla fissazione dell’udienza di trattazione.
Le parti hanno tempo fino a 20 giorni liberi prima dell’udienza per il deposito di documenti, fino a 10 giorni per la presentazione di memorie e fino a 5 giorni prima per il deposito delle repliche.
Il procedimento è camerale e la causa è decisa con sentenza immediatamente dopo l’intervento del relatore, di regola.
Il contenzioso tributario: l’appello e il giudizio di Cassazione
Al giudizio di appello si applicheranno, in quanto compatibili, le medesime disposizioni che disciplinano il processo di primo grado.
La sentenza di prime cure potrà essere impugnata dall’appellante nel termine di 6 mesi dal deposito in segreteria (ovvero nel termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza).
Avverso la sentenza che decide il giudizio di appello è ammesso ricorso per Cassazione secondo i termini e nei modi previsti dalle norme del Codice di Procedura Civile, precipuamente per i motivi indicati all’art. 360 n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5.