Ravvedimento Operoso: la Procedura
Si agisce su tre distinti piani:
1) si elimina, ma solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, l’attuale vincolo di inutilizzabilità nel caso in cui la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
2) scompare l’acquiescenza integrale ai PVC, agli inviti al contraddittorio e agli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate (non preceduti da PVC o invito);
3) si rimodulano le riduzioni e gli ambiti temporali entro cui le stesse si applicano.
Ravvedimento Operoso: Punto 1
Eliminazione dell’inutilizzabilità del ravvedimento in caso di accessi, ispezioni o verifiche
Attualmente, l’utilizzo del ravvedimento è precluso quando il Fisco si è già accorto della violazione commessa dal contribuente. Infatti, l’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 (norma che disciplina il ravvedimento) prevede testualmente che “La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: […]”. Pertanto, basta anche che il contribuente abbia una “formale conoscenza” di una attività in essere da parte dell’Amministrazione finanziaria ad inficiare qualsiasi possibilità di utilizzare il ravvedimento. Con le modifiche che si intendono apportare, questo grosso limite viene cancellato: in pratica, si potrà ricorrere al ravvedimento sempre, a meno che non sia stato notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni “automatiche” di controllo delle dichiarazioni emesse ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972. Le nuove regole, però, non saranno di applicazione generale, ma varranno solo per i “tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate”. La situazione, quindi, non solo si complica ma crea evidenti situazioni di disparità di trattamento tra imposte ed imposte.
Ad esempio. Se si vuol sanare un omesso versamento dell’IRPEF non ci si dovrà preoccupare di sapere se l’Agenzia sta già procedendo al controllo; non sarà lo stesso in caso di ravvedimento di un omesso versamento della TASI o dell’IMU: poiché questi tributi non rientrano nelle competenze dell’Agenzia delle Entrate, bisognerà accertarsi che il Comune non stia già procedendo al controllo della propria posizione, pena il non riconoscimento del ravvedimento.
Ravvedimento Operoso: Punto 2
Scomparsa dell’acquiescenza ai Pvc e agli inviti al contraddittorio
Un altro aspetto molto importante della “operazione ravvedimento” riguarda l’eliminazione di alcuni istituti deflattivi tra cui: l’adesione agli inviti al contraddittorio, l’adesione al PVC e l’acquiescenza “rafforzata”.In pratica, con le regole attuali, con l’adesione ai PVC, il soggetto verificato, facendo un calcolo di massima delle maggiori imposte e delle sanzioni, può inviare la domanda per l’adesione e poi attendere il calcolo esatto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Con le nuove regole, quindi, se viene notificato un verbale si potrà autonomamente sanare le violazioni contestate presentando una dichiarazione integrativa, liquidando le nuove imposte e versandole insieme alle sanzioni ridotte previste per il ravvedimento. Però, si ricorda che i PVC non contengono la “quantificazione” delle maggiori imposte dovute, ma riportano solo le presunte violazioni commesse. Pertanto, in alcuni casi potrà essere “difficile” per il contribuente capire quali sanzioni applicare e, di conseguenza, calcolare l’esatto ravvedimento.
Ravvedimento Operoso: Punto 3
Rimodulazione delle riduzioni
Un ultimo aspetto riguarda l’eliminazione degli attuali limiti temporali di utilizzo del ravvedimento e la contestuale rimodulazione delle riduzioni applicabili alle sanzioni (si veda tabella seguente. Ravvedimento omesso/insufficiente versamento tributi: confronto vecchie-nuove regole)
TIPO DI RAVVEDIMENTO | SANZIONI RIDOTTE (pre-legge di Stabilità) | SANZIONI RIDOTTE (post-legge di Stabilità) |
Versamento con ritardo non superiore a 30 giorni | 1/10 del minimo | 1/10 del minimo |
Versamento entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore | ______ | 1/9 del minimo |
Versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore | 1/8 del minimo | 1/8 del minimo |
Versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore (solo tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate) | _____ | 1/7 del minimo |
Versamento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore (solo tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate) | _____ | 1/7 del minimo |